Art. 722 CCS dal 2024

Art. 722 3. Acquisto della propriet , riconsegna
1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l’acquista in sua propriet , qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall’avviso dato.
2 Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un’equa mercede.
3 Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede.
(1) (2)(2) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.