Art. 720a CCS dal 2025

Art. 720a Nel caso di animali (1)
1 Chi trova un animale smarrito è tenuto, fatto salvo l’articolo 720 capoverso 3, a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso agli oggetti smarriti.
2 I Cantoni designano l’ufficio a cui rivolgere l’avviso.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207). Il cpv. 2 entra in vigore il 1° apr. 2004.Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.