Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) Art. 72

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDD:



Art. 72 REDD dal 2022

Art. 72 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 72 Rimessione alla Grande Camera

1. Quando una causa pendente davanti a una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera, a meno che una delle parti non vi si opponga conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.2. Quando la soluzione di una questione sottoposta a una Camera può entrare in contraddizione con la giurisprudenza della Corte, la Camera deve rimettere il caso alla Grande Camera, a meno che una delle parti non si opponga conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. 3. La decisione di rimessione non necessita di motivazione.4. Il cancelliere comunica alle parti l’intenzione della Camera di declinare la sua competenza. Le parti dispongono di un mese di tempo dalla data di tale comunicazione per depositare per scritto in cancelleria un’obiezione debitamente motivata. Ogni obiezione che non soddisfa tali condizioni sar ritenuta invalida dalla Camera.


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