Art. 72 LCStr dal 2024

Art. 72 Manifestazioni sportive
1 Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle gare con veicoli a motore o con velocipedi, la cui graduatoria è stabilita principalmente considerando la velocit raggiunta o per le quali è richiesta una velocit media superiore a 50 km/h. Esse sono parimente applicabili quando il percorso è chiuso alla circolazione. Il Consiglio federale può estendere le disposizioni del presente articolo ad altre manifestazioni sportive.
2 Gli organizzatori sono civilmente responsabili del danno cagionato dai veicoli dei partecipanti o dai veicoli degli accompagnatori o da altri veicoli al servizio della manifestazione; le disposizioni sulla responsabilit civile dei detentori di veicoli a motore sono applicabili per analogia.
3 La responsabilit civile per i danni subìti dai partecipanti e dai loro passeggeri, come anche dai veicoli al servizio della manifestazione non è disciplinata nella presente legge.
4 Un’assicurazione deve sopperire alla responsabilit civile degli organizzatori, dei partecipanti e degli ausiliari verso i terzi, come spettatori, altri utenti della strada e vicini. L’autorit che concede il permesso d’organizzare la manifestazione stabilisce, secondo le circostanze, la copertura minima d’assicurazione; per le manifestazioni con veicoli a motore tale copertura non può essere, tuttavia, inferiore a quella dell’assicurazione ordinaria. (1) Gli articoli 65 e 66 sono applicabili per analogia.
5 Se a un danno cagionato durante una manifestazione organizzata senza permesso deve essere sopperito dall’assicurazione ordinaria del veicolo a motore che l’ha cagionato, dal ciclista che l’ha cagionato o dalla sua assicurazione per la responsabilit civile privata, l’assicuratore o il ciclista ha diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili che sapevano o avrebbero dovuto sapere, prestando tutta la dovuta attenzione, che un’assicurazione speciale non era stata stipulata per la manifestazione. (2)
(1) Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.