OLL1 Art. 72 - Accesso all’azienda

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 72 OLL1 dal 2023

Art. 72 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 72 Sezione 3: Obblighi nei confronti degli organi d’esecuzione e di vigilanza Accesso all’azienda

(art. 45 LL)

1 Il datore di lavoro deve permettere agli organi d’esecuzione e di vigilanza l’accesso a tutti i locali dell’azienda, compresi i refettori e i soggiorni.

2 Gli organi d’esecuzione e di vigilanza, nell’ambito dei loro compiti, possono interrogare il datore di lavoro e, in assenza di terzi, i lavoratori occupati nell’azienda sull’esecuzione della legge, delle ordinanze e delle decisioni dell’autorit .


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