LPP Art. 71b - Relazione e trasparenza sul diritto di voto

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 71b LPP dal 2025

Art. 71b Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 71b (1) Relazione e trasparenza sul diritto di voto

1 Gli istituti di previdenza riferiscono ai propri assicurati almeno una volta all’anno in una relazione riassuntiva sul modo in cui hanno esercitato il loro obbligo di voto in quanto azionisti.

2 Se non seguono le proposte del consiglio d’amministrazione della società anonima o si astengono dal voto, gli istituti di previdenza devono riferirne in modo dettagliato nella relazione.

(1) Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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