LStrl Art. 71b - Trasmissione di dati medici per valutare l’idoneit? al trasporto

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 71b LStrl dal 2024

Art. 71b Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 71b (1) Trasmissione di dati medici per valutare l’idoneit al trasporto

1 Lo specialista competente per l’esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l’idoneit al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorit , in quanto ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti legali:

  • a. le autorit cantonali cui compete l’allontanamento o l’espulsione;
  • b. i collaboratori della SEM responsabili per l’organizzazione centrale e il coordinamento dell’esecuzione coattiva dell’allontanamento o dell’espulsione;
  • c. il personale medico specializzato che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione al momento della partenza.
  • 2 Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati.

    (1) Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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