Art. 71b LStrl dal 2024
Art. 71b (1) Trasmissione di dati medici per valutare l’idoneit al trasporto
1 Lo specialista competente per l’esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l’idoneit al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorit , in quanto ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti legali: a. le autorit cantonali cui compete l’allontanamento o l’espulsione;b. i collaboratori della SEM responsabili per l’organizzazione centrale e il coordinamento dell’esecuzione coattiva dell’allontanamento o dell’espulsione;c. il personale medico specializzato che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione al momento della partenza.
2 Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati.
(1) Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2016 3101], [2017 6171]; [FF 2014 6917]).
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