LStrl Art. 71a - Operazioni internazionali di rimpatrio

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 71a LStrl dal 2025

Art. 71a Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 71a (1) Operazioni internazionali di rimpatrio

1 La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2019/1896 (2) ; essi mettono a disposizione il personale necessario. La Confederazione versa ai Cantoni indennizzi per tali operazioni. Il Consiglio federale disciplina l’importo e le modalità degli indennizzi. (3)

2 Il DFGP può concludere con l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen accordi sull’impiego di personale della SEM e dei Cantoni per le operazioni internazionali di rimpatrio nonché sull’impiego di terzi per il monitoraggio di tali operazioni.

3 Il DFGP e i Cantoni stipulano una convenzione concernente le modalità di tali impieghi.

(1) Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).
(2) Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1bis.
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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