Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 716a OR dal 2025
Art. 716a (1)
1 Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti: (2) 1. l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;2. la definizione dell’organizzazione;3. l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;5. l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;6. l’allestimento della relazione sulla gestione (3) , la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni;7. (4) la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti;8. (5) l’allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.
2 Il consiglio d’amministrazione può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un’adeguata informazione dei suoi membri.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 ([RU 1992 733]; [FF 1983 II 713]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 4791]; [FF 2002 2841], [2004 3545]).
(3) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – [RU 1974 1051]).
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
(5) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2025 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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