Art. 712p CCS dal 2024

Art. 712p 4. Costituzione dell’assemblea
1 L’assemblea dei comproprietari è legalmente costituita con l’intervento o la rappresentanza della met degli stessi, ma di almeno due, che rappresentino in pari tempo almeno la met del valore della cosa.
2 Se l’assemblea non è in numero, è convocata una seconda, che può essere tenuta almeno dieci giorni dopo la prima.
3 L’assemblea di seconda convocazione delibera validamente con l’intervento o la rappresentanza di un terzo di tutti i comproprietari, ma di almeno due.
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