Art. 71 ORC dal 2025
Art. 71 Costituzione Notificazione e documenti giustificativi
1 Con la notificazione della costituzione di una società a garanzia limitata occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:a. l’atto costitutivo autentico;b. lo statuto;c. se la funzione dei gerenti si fonda su un’elezione, la prova che le persone interessate hanno accettato la loro elezione;d. se del caso, una prova che l’ufficio di revisione prescritto dalla legge ha accettato la sua elezione;e. se del caso, la deliberazione dei promotori o, nella misura in cui lo statuto lo preveda, la deliberazione dei gerenti che regola la presidenza della gestione;f. se del caso, la deliberazione dei promotori o, sempreché lo statuto lo preveda, la deliberazione dei gerenti concernente la designazione delle altre persone autorizzate a rappresentare la società; g. in caso di conferimenti in denaro, un’attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, a meno che la banca non sia menzionata nell’atto pubblico;h. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;i. (1) ...
2 Le indicazioni che già figurano nell’atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi.
3 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 43 capoverso 3. (2)
(1) Abrogata dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 971]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.