LPP Art. 71 - Amministrazione del patrimonio

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 71 LPP dal 2025

Art. 71 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 71 Amministrazione del patrimonio

1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un’adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.

2 L’istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione. (1)

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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