Art. 70a LAgr dal 2023
Art. 70a Condizioni
1 I pagamenti diretti sono versati se:
a. il beneficiario è un’azienda contadina che coltiva il suolo;b. è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;c. le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali sono rispettate;d. le superfici non si trovano in zone edificabili che sono state delimitate con decisione passata in giudicato secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio dopo l’entrata in vigore della presente disposizione;e. nell’azienda gestita è raggiunto un volume di lavoro minimo in unit standard di manodopera;f. una quota minima dei lavori è svolta da manodopera dell’azienda;g. il gestore non supera un determinato limite d’et ;h. il gestore possiede una formazione agricola.2 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:
a. una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie;b. un bilancio di concimazione equilibrato;c. una quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversit ;d. la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d’importanza nazionale iscritti in inventari, conformemente alla legge federale del 1° luglio 1966 (1) sulla protezione della natura e del paesaggio;e. un avvicendamento disciplinato delle colture;f. un’adeguata protezione del suolo;g. una selezione e un’utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari.3 Il Consiglio federale:
a. concretizza i criteri che provano il rispetto delle esigenze ecologiche;b. stabilisce i valori e le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a ed e–h;c. può limitare la somma dei pagamenti diretti per unit standard di manodopera;d. può stabilire eccezioni alla lettera c e al capoverso 1 lettera h;e. può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera a per i contributi per la biodiversit e per la qualit del paesaggio;f. determina valori limite relativi alla superficie per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati o ridotti.4 Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni e oneri per il versamento dei pagamenti diretti.
5 Definisce le superfici per le quali sono versati contributi.
(1) [RS 451]
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