Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 704
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 704 OR dal 2024
Art. 704 Deliberazioni importanti (1)
1 Una deliberazione dell’assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:1. la modificazione dello scopo sociale;2. la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati;3. l’aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali;4. la limitazione o soppressione del diritto d’opzione;5. l’introduzione di un capitale condizionale, l’introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l’articolo 12 della legge dell’8 novembre 1934 (2) sulle banche;6. la conversione di buoni di partecipazione in azioni;7. la limitazione della trasferibilit delle azioni nominative;8. l’introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;9. il cambiamento della moneta del capitale azionario;10. l’introduzione del voto preponderante del presidente nell’assemblea generale;11. l’introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell’assemblea generale all’estero;12. la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della societ ;13. il trasferimento della sede della societ ;14. l’introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;15. la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un’assemblea generale virtuale di una societ le cui azioni non sono quotate in borsa;16. lo scioglimento della societ . (3)
2 Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista. (3)
3 I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l’introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilit delle azioni.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 ([RU 1992 733]; [FF 1983 II 713]).
(2) [RS 952.0]
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.