OR Art. 702a -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 702a OR dal 2024
Art. 702a Diritto di esprimersi dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione; diritto di presentare proposte del consiglio d’amministrazione (1)
1 Se partecipano all’assemblea generale, i membri del consiglio d’amministrazione o della direzione possono esprimersi su ogni oggetto all’ordine del giorno.
2 Il consiglio d’amministrazione può inoltre presentare proposte sugli oggetti all’ordine del giorno.
(1) Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ anonima, della societ cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) ([RU 2007 4791]; [FF 2002 2841], [2004 3545]). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.