Art. 702 CCS dal 2024

Art. 702 V. Restrizioni di diritto pubblico
Rimane riservata alla Confederazione, ai Cantoni ed ai Comuni la facolt di emanare nell’interesse pubblico delle restrizioni al diritto di propriet fondiaria, specialmente a riguardo della polizia edilizia e sanitaria, dei provvedimenti contro gli incendi, delle discipline forestali, della viabilit , delle strade di alaggio, dell’impianto dei termini e dei segnali trigonometrici, del miglioramento e frazionamento del suolo, del raggruppamento dei fondi rustici e dei terreni da costruzione, della conservazione delle antichit e delle rarit naturali, delle deturpazioni del paesaggio, della protezione dei punti di vista e delle sorgenti d’acque salubri.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.