Art. 70 LEF dal 2024

Art. 70 Stesura
1 Il precetto è steso in doppio originale; l’uno pel debitore, l’altro pel creditore. In caso di difformit dei due originali, prevale quello notificato al debitore.
2 Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.