Art. 70 LSerFi dal 2024
Art. 70 Offerta di prodotti strutturati e costituzione di portafogli collettivi Prodotti strutturati
1 I prodotti strutturati possono essere offerti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a clienti privati che non hanno una relazione durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti soltanto se sono emessi, garantiti o assicurati in modo equivalente da:a. una banca secondo la LBCR (1) ;b. un’assicurazione secondo la LSA (2) ;c. una societ di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi (3) ;d. un istituto estero sottoposto a una vigilanza prudenziale equivalente.
2 L’emissione da parte di societ veicolo di prodotti strutturati destinati a clienti privati è ammessa se tali prodotti: a. sono offerti da:1. un intermediario finanziario secondo la LBCR, la LIsFi e la LICol (4) ,2. un’impresa di assicurazione secondo la LSA,3. un istituto estero sottoposto a una vigilanza equivalente; eb. sono assicurati in modo conforme ai requisiti di cui al capoverso 1.
3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti concernenti la garanzia.
(1) [RS 952.0]
(2) [RS 961.01]
(3) [RS 954.1]
(4) [RS 951.31]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.