LSerFi Art. 70 - Prodotti strutturati

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 70 LSerFi dal 2024

Art. 70 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 70 Offerta di prodotti strutturati e costituzione di portafogli collettivi Prodotti strutturati

1 I prodotti strutturati possono essere offerti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a clienti privati che non hanno una relazione durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti soltanto se sono emessi, garantiti o assicurati in modo equivalente da:

  • a. una banca secondo la LBCR (1) ;
  • b. un’assicurazione secondo la LSA (2) ;
  • c. una societ di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi (3) ;
  • d. un istituto estero sottoposto a una vigilanza prudenziale equivalente.
  • 2 L’emissione da parte di societ veicolo di prodotti strutturati destinati a clienti privati è ammessa se tali prodotti:

  • a. sono offerti da:
  • 1. un intermediario finanziario secondo la LBCR, la LIsFi e la LICol (4) ,
  • 2. un’impresa di assicurazione secondo la LSA,
  • 3. un istituto estero sottoposto a una vigilanza equivalente; e
  • b. sono assicurati in modo conforme ai requisiti di cui al capoverso 1.
  • 3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti concernenti la garanzia.

    (1) RS 952.0
    (2) RS 961.01
    (3) RS 954.1
    (4) RS 951.31

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.