Art. 70 LTF dal 2025

Art. 70 Altre sentenze
1 Le sentenze del Tribunale federale che non impongono il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie pecuniarie sono eseguite dai Cantoni nello stesso modo di quelle passate in giudicato dei loro tribunali.
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4 In caso di esecuzione viziata può essere interposto ricorso al Consiglio federale. Quest’ultimo adotta le misure necessarie.
(1) RS 172.021(2) RS 273
(3) RS 173.71
(4) Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 5 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
(5) Abrogato dall’all. cifra II n. 5 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.