OLL1 Art. 70 - Informazione e istruzione dei lavoratori

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 70 OLL1 dal 2023

Art. 70 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 70 Informazione e istruzione dei lavoratori

(art. 48 LL)

1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi i lavoratori che vi esercitano la propria attivit pur dipendendo da un’altra azienda, siano adeguatamente ed esaurientemente informati e istruiti circa l’organizzazione dell’orario di lavoro, la strutturazione dei piani di lavoro e i provvedimenti previsti in caso di lavoro notturno ai sensi dell’articolo 17e della legge. L’istruzione del lavoratore deve aver luogo al momento dell’entrata in servizio e in caso di modifica delle condizioni di lavoro; se necessario, va ripetuta.

2 Le informazioni e le istruzioni devono essere impartite durante l’orario di lavoro e non possono essere messe a carico dei lavoratori.


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