Art. 70 OLL1 dal 2023

Art. 70 Informazione e istruzione dei lavoratori
(art. 48 LL)
1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi i lavoratori che vi esercitano la propria attivit pur dipendendo da un’altra azienda, siano adeguatamente ed esaurientemente informati e istruiti circa l’organizzazione dell’orario di lavoro, la strutturazione dei piani di lavoro e i provvedimenti previsti in caso di lavoro notturno ai sensi dell’articolo 17e della legge. L’istruzione del lavoratore deve aver luogo al momento dell’entrata in servizio e in caso di modifica delle condizioni di lavoro; se necessario, va ripetuta.
2 Le informazioni e le istruzioni devono essere impartite durante l’orario di lavoro e non possono essere messe a carico dei lavoratori.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.