Art. 7 LIVA dal 2024
Art. 7 Luogo della fornitura
1 È considerato luogo della fornitura quello:a. in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporne economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l’uso o il godimento;b. dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell’acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo.
2 È considerato luogo della fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento quello in cui il destinatario ha la sede della sua attivit economica o uno stabilimento d’impresa per cui viene effettuata la fornitura, oppure, in assenza di tale sede o stabilimento, il luogo nel quale l’energia elettrica, il gas o il teleriscaldamento sono effettivamente utilizzati o consumati. (1)
3 In caso di fornitura di un bene dall’estero in territorio svizzero, il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero, sempre che il fornitore della prestazione:a. disponga di un’autorizzazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a importare i beni a proprio nome (dichiarazione d’adesione) e al momento dell’importazione non vi rinunci; oppureb. esegua forniture di cui al capoverso 1 lettera b con beni che, ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera a, in ragione dell’ammontare d’imposta irrilevante sono esenti dall’imposta sull’importazione, e realizzi con tali forniture una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi all’anno. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
(2) Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018, la lett. b entra in 1° gen. 2019 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.