Art. 7 LFus dal 2023

Art. 7 Sezione 2: Quote sociali e diritti societari Salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari
1 I soci della societ trasferente hanno diritto a quote sociali o a diritti societari in seno alla societ assuntrice che corrispondano alle quote o ai diritti che detenevano in precedenza, tenuto conto dei patrimoni delle societ partecipanti alla fusione, della ripartizione dei diritti di voto e di ogni altra circostanza rilevante.
2 Nell’ambito della determinazione del rapporto di scambio delle quote, può essere previsto un conguaglio che non deve eccedere un decimo del valore reale delle quote attribuite.
3 In caso di assunzione della loro societ da parte di una societ di capitali, i soci senza quote hanno diritto almeno a una quota.
4 La societ assuntrice deve attribuire quote equivalenti o quote con diritto di voto per le quote senza diritto di voto della societ trasferente.
5 La societ assuntrice deve attribuire diritti equivalenti o versare un’indennit adeguata per i diritti speciali della societ trasferente connessi a quote sociali o a diritti societari.
6 La societ assuntrice deve attribuire diritti equivalenti ai titolari di buoni di godimento della societ trasferente oppure acquisire tali buoni al loro valore reale al momento della conclusione del contratto di fusione.
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