OLL1 Art. 7 - Istituti e enti di diritto pubblico

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 7 OLL1 dal 2023

Art. 7 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 7 Istituti e enti di diritto pubblico

(art. 2 cpv. 2 e 71 lett. b LL)

1 Le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo non si applicano agli istituti di diritto pubblico senza personalit giuridica e agli enti di diritto pubblico, purché la maggior parte dei lavoratori da essi impiegata sia vincolata da un rapporto di lavoro di diritto pubblico.

2 I lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro di diritto privato a un’azienda di cui al capoverso 1 soggiacciono alle disposizioni della legge anche in materia di durata del lavoro e del riposo, sempreché lo statuto sulla funzione pubblica non preveda disposizioni più favorevoli.

3 Sono fatti salvi gli articoli 4 e 4a. (1)

(1) Introdotto dal n. I dell’O del 7 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2411).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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