Art. 7 LPGA dal 2024

Art. 7 (1) Incapacit al guadagno
1 È considerata incapacit al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilit di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.
2 Per valutare la presenza di un’incapacit al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacit al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile. (2)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).(2) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.