Art. 7 LStrl dal 2024

Art. 7 (1) Passaggio di confine e controlli al confine
1 L’entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l’associazione alla normativa di Schengen.
2 Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformit degli Accordi suddetti. Se l’entrata è rifiutata, l’autorit competente per il controllo al confine emana una decisione di allontanamento secondo l’articolo 64. (4)
3 Se, conformemente al codice frontiere Schengen (5) , i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l’entrata è rifiutata, l’autorit competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. (6) Il rifiuto d’entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. (7)
(1) Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).(2) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
(3) Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219).
(4) Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
(5) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2225, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.
(6) Nuovo testo giusta l’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).
(7) Introdotto dall’all. del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunit europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).
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