LAgr Art. 6a - Perdite di sostanze nutritive

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 6a LAgr dal 2025

Art. 6a Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 6a (1) Perdite di sostanze nutritive

1 Rispetto alla media degli anni 2014–2016, le perdite di azoto e di fosforo nell’agricoltura sono adeguatamente ridotte entro il 2030.

2 Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento. Considera in particolare l’obiettivo di sostituire i concimi sintetici importati mediante la promozione dell’impiego di sostanze nutritive basate su concimi aziendali e biomasse indigeni e tiene conto delle condizioni quadro ecologiche ed economiche. Per stabilire gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento consulta i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate. Disciplina come riferire (2) .

3 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere i provvedimenti di riduzione necessari e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.

4 Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui ai capoversi 2 e 3.

5 Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedimenti di riduzione delle perdite di azoto e di fosforo, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un’agenzia dell’economia privata e sostenerne finanziariamente l’attività.

(1) Introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2023 (RU 2022 263; FF 2020 5759, 5967).
(2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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