Art. 6a LAMaI dal 2025

Art. 6a (1) Controllo dell’affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito (2)
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2 L’informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i familiari residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito. (2)
3 L’autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione. Decide inoltre delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione. È fatto salvo l’articolo 18 capoversi 2bis e 2ter.
4 Gli assicuratori comunicano all’autorità cantonale competente i dati necessari per il controllo dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 858; FF 2000 3537).(2) (3)
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.