OR Art. 699 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 699 OR dal 2024
Art. 699 Convocazione e svolgimento dell’assemblea generale 1. Modalit di convocazione (1)
1 L’assemblea generale è convocata dal consiglio d’amministrazione, all’occorrenza dall’ufficio di revisione. Anche i liquidatori e i rappresentanti degli obbligazionisti hanno il diritto di convocarla.
2 L’assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.
3 Possono chiedere la convocazione dell’assemblea generale gli azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni seguenti:1. il 5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle societ le cui azioni sono quotate in borsa;2. il 10 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle altre societ .
4 La convocazione dev’essere chiesta per scritto. Gli oggetti da iscrivere all’ordine del giorno e le proposte devono essere indicati nella domanda.
5 Se il consiglio d’amministrazione non d seguito alla domanda entro un congruo termine, comunque non eccedente 60 giorni, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare la convocazione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.