OR Art. 697j -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 697j OR dal 2024

Art. 697j Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 697j Obbligo di annunciare dell’azionista I. Annuncio dell’avente diritto economico delle azioni (1)

1 Chi, da solo o d’intesa con terzi, acquista azioni di una societ i cui diritti di partecipazione non sono quotati in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla societ il nome, il cognome e l’indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

2 Se l’azionista è una persona giuridica o una societ di persone, quale avente economicamente diritto deve essere annunciata ogni persona fisica che controlla l’azionista in applicazione per analogia dell’articolo 963 capoverso 2. Se non esiste una simile persona, l’azionista lo deve annunciare alla societ .

3 Se è una societ di capitali i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, è controllato ai sensi dell’articolo 963 capoverso 2 da una societ di questo tipo o la controlla, l’azionista deve annunciare solo questo fatto nonché la ditta e la sede della societ di capitali.

4 L’azionista deve annunciare alla societ , entro tre mesi, ogni modifica del nome, del cognome o dell’indirizzo dell’avente economicamente diritto.

5 L’obbligo di annunciare non sussiste se le azioni rivestono la forma di titoli contabili e sono depositate presso un ente di custodia in Svizzera o iscritte nel registro principale. La societ designa l’ente di custodia.

(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, (RU 2015 1389; FF 2014 563). Nuovo testo giusta il n. dal n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3161; FF 2019 275).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Art. 697j Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
ZHLB220025ForderungAktie; Aktien; Beklagten; Vorinstanz; Vereinbarung; Vertrag; Kaufrecht; Namenaktie; -Aktie; Namenaktien; -Aktien; Vertrags; Berufung; Parteien; Erwerb; Über; Eigentum; Recht; Verkauf; Aktionär; Kaufrechts; Erwerbs; Kläger; Vertragspartei; Klägers; Anschlussberufung; Aktienzertifikat; Vertragsparteien; Auslegung
ZHHE220043SonderprüfungGesuch; Gesuchs; Gesuchsgegnerin; Jahresrechnung; Generalversammlung; Sonderprüfung; Recht; Aktionär; Gesellschaft; Aktien; Hinweis; Stimmen; Auskunft; Voraussetzungen; Verwaltungsrat; Aktionäre; Anordnung; Bewertung; Antrag; Auskunfts; Gericht; Aktionärs; Bilanz; Fragen; Aktienkapital; Kapital; Verfahren; Sonderprüfer; Anspruch