OR Art. 697g -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 697g OR dal 2025
Art. 697g Rapporto (1)
1 I periti riferiscono per scritto e in modo dettagliato sul risultato della loro verifica. Se la verifica speciale è stata ordinata dal giudice, i periti gli presentano il loro rapporto.
2 Il giudice trasmette il rapporto alla società e decide, a richiesta di quest’ultima, se determinate parti del rapporto ledano segreti d’affari o altri interessi sociali degni di protezione e se debbano pertanto essere sottratte alla consultazione dei richiedenti.
3 Il giudice dà al consiglio d’amministrazione e ai richiedenti l’occasione di esprimersi sul rapporto appurato e di presentare domande complementari.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 ([RU 1992 733]; [FF 1983 II 713]). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.