OR Art. 697 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 697 OR dal 2024
Art. 697 Diritto a ragguagli e diritto di consultazione 1. Diritto ai ragguagli (1)
1 Nell’assemblea generale ogni azionista può chiedere al consiglio d’amministrazione ragguagli sugli affari della societ , e all’ufficio di revisione ragguagli sull’esecuzione e il risultato della sua verifica.
2 Nelle societ le cui azioni non sono quotate in borsa, azionisti che rappresentino insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario o dei voti possono chiedere per scritto al consiglio d’amministrazione ragguagli sugli affari della societ .
3 Il consiglio d’amministrazione fornisce i ragguagli entro quattro mesi. Le risposte devono inoltre essere messe a disposizione degli azionisti, perché possano prenderne visione al più tardi in occasione dell’assemblea generale successiva.
4 I ragguagli devono essere forniti nella misura in cui siano necessari per l’esercizio dei diritti dell’azionista e non compromettano segreti d’affari o altri interessi degni di protezione della societ . Se i ragguagli vengono negati, la decisione dev’essere motivata per scritto.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.