Art. 69 OETV dal 2025

Art. 69 Iscrizioni e dipinti, demarcazioni appariscenti (1)
1 Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l’attenzione degli altri utenti della strada. Non devono avere luce propria né essere illuminati o luminescenti e possono essere retroriflettenti soltanto se soddisfano i requisiti del regolamento UNECE n. 150 o del regolamento UNECE n. 104. (2)
2 Allo scopo di renderli riconoscibili, gli autoveicoli e i loro rimorchi possono essere muniti di strisce retroriflettenti gialle, rosse o bianche visibili da dietro e strisce retroriflettenti gialle o bianche visibili lateralmente, conformemente al regolamento UNECE n. 150 o al regolamento UNECE n. 104. Alle strisce retroriflettenti su veicoli che non rientrano nel campo d’applicazione dei suddetti regolamenti UNECE si applicano per analogia i relativi requisiti, sebbene per i motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore come pure per i veicoli della categoria M1 siano ammesse strisce più sottili. (2)
3 I veicoli che per via del loro particolare tipo di impiego possono costituire un pericolo difficilmente riconoscibile o richiedono particolare attenzione da parte di altri utenti della strada possono essere contrassegnati con strisce sia fluorescenti sia retroriflettenti. (5)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 355).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(4) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.