OLL1 Art. 69 - Comunicazione degli orari di lavoro e delle disposizioni di protezione

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 69 OLL1 dal 2023

Art. 69 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 69 Sezione 2: Ulteriori obblighi nei confronti dei lavoratori Comunicazione degli orari di lavoro e delle disposizioni di protezione

(art. 47 cpv. 1 LL)

1 I lavoratori vanno chiamati a partecipare alla pianificazione degli orari di lavoro determinanti nell’azienda, quali gli orari usuali degli impieghi, il servizio di picchetto, i piani degli impieghi, gli orari di lavoro autorizzati e le relative modifiche. I lavoratori vanno informati il più presto possibile, di regola due settimane prima di un impiego previsto con i nuovi orari di lavoro, sul momento dell’introduzione concreta degli orari di lavoro determinanti.

2 Sono considerate disposizioni di protezione speciale giusta l’articolo 47 capoverso 1 lettera b della legge le prescrizioni della legge e della presente ordinanza in materia di protezione dei giovani, di maternit e di attribuzione di periodi di riposo compensativi per il lavoro notturno.


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