Art. 69 LStrl dal 2024

Art. 69 Decisione di rinvio coatto
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2 L’autorit competente può rinviare nel Paese di sua scelta lo straniero che ha la possibilit di recarsi legalmente in più di uno Stato.
3 L’autorit competente può differire il rinvio coatto per un congruo periodo se circostanze particolari quali problemi di salute dell’interessato o la mancanza di possibilit di trasporto lo esigono. Essa conferma per scritto all’interessato il differimento del rinvio coatto. (4)
4 Prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, l’autorit competente si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sar affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione. (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).(2) RS 311.0
(3) RS 321.0
(4) (5)
(5) Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.