Art. 69 LAVS dal 2024

Art. 69 Copertura delle spese di amministrazione
1 A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un’attivit lucrativa indipendente, dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, persone che non esercitano un’attivit lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo l’art. 2) contributi commisurati alla capacit economica delle persone tenute a pagarli. (1) È applicabile l’articolo 15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese dell’amministrazione non differiscano troppo da una cassa all’altra.
2 Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno essere concessi dei sussidi, prelevati dal Fondo di compensazione AVS. L’importo di questi sussidi sar fissato dal Consiglio federale, che terr equamente conto della struttura di ogni singola cassa di compensazione e dei compiti che le incombono.
3 I contributi alle spese di amministrazione prelevati in virtù del capoverso 1, e i sussidi concessi in virtù del capoverso 2, devono essere impiegati esclusivamente per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione e delle loro agenzie, nonché per sopperire alle spese di revisione e di controllo. Le casse di compensazione devono tenere un conto separato delle spese di amministrazione.
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(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).(2) RS 822.41
(3) Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
(4) Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
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