OR Art. 689e -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 689e OR dal 2025

Art. 689e Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 689e Rappresen-tanza da parte di un depositario nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa (1)

1 Per esercitare i diritti di voto in una società le cui azioni non sono quotate in borsa, il rappresentante depositario chiede al deponente istruzioni per il voto, prima di ogni assemblea generale.

2 Se le istruzioni del deponente non sono date tempestivamente, il rappresentante depositario esercita il diritto di voto conformemente alle istruzioni generali del deponente; in difetto di queste, si astiene dal voto.

3 Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti assoggettati alla legge dell’8 novembre 1934 (2) sulle banche e gli istituti finanziari ai sensi della legge del 15 giugno 2018 (3) sugli istituti finanziari.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
(2) RS 952.0
(3) RS 954.1

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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