OR Art. 686a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 686a OR dal 2025

Art. 686a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 686a Cancellazione (1)

Sentito l’interessato, la società può cancellare iscrizioni nel libro delle azioni, qualora siano state operate in base ad indicazioni errate dell’acquirente. Questi deve esserne immediatamente informato.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Art. 686a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
SOSGSTA.2010.87TransponierungRekurrent; Aktie; Holding; Aktien; Dividende; Rekurrenten; Transponierung; Aktionär; Ehefrau; Sachübernahme; Sachübernahmevertrag; Dividenden; Aktionärs; Gesellschaft; Aktienkapital; Namenaktien; Steuerpflicht; Über; Aktienkapitals; Recht; Verrechnungssteuer; Verwaltungsrat; Rückerstattung; Zeitpunkt; üllt