Art. 68 CPP dal 2024

Art. 68 Traduzioni
1 Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all’interprete se egli stesso e l’estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.
2 Anche se assistito da un difensore, l’imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa.
3 Gli atti che non sono memorie o istanze delle parti sono all’occorrenza tradotti per scritto o tradotti oralmente per il verbale.
4 Per la traduzione dell’interrogatorio della vittima di un reato contro l’integrit sessuale si fa capo a una persona dello stesso sesso se la vittima lo domanda e se ciò è possibile senza ritardare indebitamente il procedimento.
5 Ai traduttori e agli interpreti si applicano per analogia le disposizioni concernenti i periti (art. 73, 105, 182–191).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.