Art. 68 CPS dal 2024

Art. 68 4. Pubblicazione della sentenza
1 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona lesa o dell’avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.
3 La pubblicazione nell’interesse della persona lesa, dell’avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.
4 Il giudice fissa le modalit e l’estensione della pubblicazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.