Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 68

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 68 ORC dal 2025

Art. 68 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 68 Contenuto dell’iscrizione

1 L’iscrizione nel registro di commercio di una società in accomandita per azioni contiene le indicazioni seguenti:

  • a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società in accomandita;
  • b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
  • c. la sede e il domicilio legale;
  • d. la forma giuridica;
  • e. la data dello statuto;
  • f. se limitata, la durata della società;
  • g. lo scopo;
  • h. (1) l’entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
  • i. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
  • j. (1) se la società dispone di un capitale di partecipazione, l’ammontare e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;
  • k. nel caso di azioni privilegiate o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
  • l. in caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
  • m. se sono stati emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
  • n. i membri dell’amministrazione indicando la loro qualità di soci illimitatamente responsabili;
  • o. le persone autorizzate a rappresentare;
  • p. i membri dell’ufficio di vigilanza;
  • q. (3) se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell’esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);
  • r. se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;
  • s. l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
  • t. (1) la forma delle comunicazioni della società ai suoi soci prevista dallo statuto;
  • u. (5) in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo (6) ;
  • v. (7) un rinvio allo statuto, se quest’ultimo contiene una clausola arbitrale.
  • 2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2. (1)

    (1) (2)
    (2) (4)
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).
    (4) (8)
    (5) Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971).
    (6) RS 957.1
    (7) Introdotta dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
    (8) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.