Art. 67c CPS dal 2025

Art. 67c Disposizioni comuni. Esecuzione dellinterdizione o del divieto (1)
1 Linterdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.
2 La durata dellesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59–61 e 64) non è computata nella durata dellinterdizione o del divieto.
3 Se lautore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dellinterdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.
4 Se lautore ha superato con successo il periodo di prova, lautorità competente decide se linterdizione di cui allarticolo 67 capoverso 1 o il divieto di cui allarticolo 67b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.
5
6 Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, lautorità competente sopprime linterdizione o il divieto se non vi è da temere che lautore commetta altri crimini o delitti nellesercizio dellattività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se lautore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.
7 Se il condannato disattende uninterdizione di esercitare unattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o si sottrae allassistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, lautorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o lautorità di esecuzione può porre fine allassistenza riabilitativa o disporne una nuova.
8 Se il condannato si sottrae allassistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile larticolo 95 capoversi 4 e 5.
9 Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l’articolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale della pena, nonché sul ripristino dell’esecuzione della pena o della misura. (6)
(1) Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullinterdizione di esercitare unattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).(2) Abrogata dal n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
(3) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
(4) (5)
(5) Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
(6) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.