Art. 67a LAINF dal 2024

Art. 67a (1) Attivit accessorie
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3 Le attivit accessorie sono esercitate da centri di prestazioni interni all’INSAI oppure da societ anonime ai sensi del CO (2) nelle quali l’INSAI detiene la maggioranza del capitale e dei voti.
4 Se le attivit accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, l’INSAI tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebitate a una riserva apposita dell’INSAI.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attivit accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).(2) RS 220
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