LAINF Art. 67a - Attivit? accessorie

Einleitung zur Rechtsnorm LAINF:



Art. 67a LAINF dal 2024

Art. 67a Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 67a (1) Attivit accessorie

1 Oltre alle attivit che è tenuto a svolgere per legge, l’INSAI può:

  • a. gestire cliniche di riabilitazione;
  • b. occuparsi della liquidazione di infortuni per conto di terzi;
  • c. sviluppare e vendere prodotti per la sicurezza;
  • d. offrire consulenza e formazione in materia di promozione della salute sul posto di lavoro.
  • 2 Le attivit accessorie devono essere:

  • a. compatibili con i compiti sovrani dell’INSAI nell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 85 capoverso 1 sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali;
  • b. finanziariamente autosufficienti.
  • 3 Le attivit accessorie sono esercitate da centri di prestazioni interni all’INSAI oppure da societ anonime ai sensi del CO (2) nelle quali l’INSAI detiene la maggioranza del capitale e dei voti.

    4 Se le attivit accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, l’INSAI tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebitate a una riserva apposita dell’INSAI.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attivit accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).
    (2) RS 220

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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