Art. 67 LPP dal 2025

Art. 67 Copertura dei rischi
1 Gli istituti di previdenza decidono se assumono essi stessi la copertura dei rischi oppure se l’affidano, interamente o parzialmente, a un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza in materia di assicurazioni o, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, a un istituto d’assicurazione di diritto pubblico.
2 Possono assumere essi stessi la copertura dei rischi se adempiono le condizioni poste dal Consiglio federale.
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