LPP Art. 67 - Copertura dei rischi

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 67 LPP dal 2025

Art. 67 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 67 Copertura dei rischi

1 Gli istituti di previdenza decidono se assumono essi stessi la copertura dei rischi oppure se l’affidano, interamente o parzialmente, a un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza in materia di assicurazioni o, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, a un istituto d’assicurazione di diritto pubblico.

2 Possono assumere essi stessi la copertura dei rischi se adempiono le condizioni poste dal Consiglio federale.


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