Art. 67 LFPr dal 2024

Art. 67 Delega di compiti a terzi
La Confederazione e i Cantoni possono affidare a organizzazioni del mondo del lavoro compiti d’esecuzione. Queste organizzazioni possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e per i servizi da loro prestati. (1)
(1) Per. introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635; FF 2004 113).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.