Art. 66d CPS dal 2024

Art. 66d (1)
1 L’esecuzione dell’espulsione obbligatoria di cui all’articolo 66a può essere sospesa soltanto se: (2)
2 Nel prendere la sua decisione, l’autorit cantonale competente presume che l’espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell’articolo 6a capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo non viola l’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.
(1) Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).(2) La correzione della CdR dell’AF del 21 giu. 2017, pubblicata l’11 lug. 2017 concerne solamente il testo francese (RU 2017 3695).
(3) RS 142.31
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.