Art. 66a LIFD dal 2025

Art. 66a (1) Utili di persone giuridiche con scopi ideali
Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20 000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.
(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2015 sull’imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 2947; FF 2014 4655).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.