Art. 666a CCS dal 2025

Art. 666a Misure giudiziarie
1 Se la persona iscritta nel registro fondiario quale proprietario non è identificabile o se il suo domicilio o il nome o il domicilio di uno o più dei suoi eredi è sconosciuto, il giudice può, su richiesta, ordinare le misure necessarie.
2 Il giudice può in particolare nominare un rappresentante. Su richiesta, stabilisce l’estensione del potere di rappresentanza. Se il giudice non dispone altrimenti, il rappresentante si limita a interventi conservativi.
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4 Le misure non comportano interruzione del termine di prescrizione acquisitiva straordinaria.
(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.