CCS Art. 666a -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 666a CCS dal 2025

Art. 666a Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 666a Misure giudiziarie I. Proprietario irreperibile (1)

1 Se la persona iscritta nel registro fondiario quale proprietario non è identificabile o se il suo domicilio o il nome o il domicilio di uno o più dei suoi eredi è sconosciuto, il giudice può, su richiesta, ordinare le misure necessarie.

2 Il giudice può in particolare nominare un rappresentante. Su richiesta, stabilisce l’estensione del potere di rappresentanza. Se il giudice non dispone altrimenti, il rappresentante si limita a interventi conservativi.

3 Le misure possono essere chieste:

  • 1. da chiunque abbia un interesse degno di protezione;
  • 2. dall’ufficio del registro fondiario del luogo di situazione del fondo.
  • 4 Le misure non comportano interruzione del termine di prescrizione acquisitiva straordinaria.

    (1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.