OR Art. 663c -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 663c OR dal 2025

Art. 663c Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 663c (1)

(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
B-2775/2008Finanzmarktaufsichtühre; Beschwerdeführerin; Beschwerdeführerinnen; Aktie; Aktien; Vorinstanz; Meldepflicht; Verfahren; Erwerb; Recht; Bundes; Implenia; Verfügung; BEHV-EBK; Stimmrecht; Verfahrens; Quot;; Verfahren; Verwaltung; Entscheid; Börse; Verwaltungs; Gesellschaft; Stimmrechte; Bundesverwaltungsgericht