Art. 660a CCS dal 2025

Art. 660a Permanenti (1)
1 Il principio secondo il quale gli spostamenti di terreno non producono alcuna modificazione dei confini non si applica ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.
2 Nella designazione dei territori dev’essere presa in considerazione la natura dei fondi interessati.
3 L’appartenenza di un fondo a un tale territorio dev’essere comunicata in maniera adeguata agli interessati e menzionata nel registro fondiario.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.