Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 66 OETV dal 2022

Art. 66 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 66 Capitolo 8: Carrozzeria, abitacolo Carrozzerie dei veicoli, diversi

1 Le carrozzerie fisse o amovibili e il collegamento tra queste e il telaio devono potere resistere alle forze risultanti dall’uso del veicolo. Le carrozzerie amovibili quali contenitori, cisterne, sili e ponti di carico sono considerate parti del veicolo. (1)

1bis Le carrozzerie di veicoli per il trasporto di cose il cui peso totale supera 3,50 t e che sono adibiti al trasporto di merci solide devono essere munite di dispositivi di fissaggio per assicurare il carico conformi allo stato attuale della tecnica, come stabilito in particolare nella norma EN 12640. Le carrozzerie rinforzate conformi alla norma EN 12642 possono essere riconosciute come dispositivi di fissaggio del carico se un apposito piano illustra come disporre il carico affinché sia adeguatamente assicurato. (2)

1ter Le cabine del conducente e le carrozzerie ribaltabili devono essere assicurate contro un ritorno improvviso in posizione normale. (3)

2 Il conducente e i passeggeri devono essere protetti contro qualsiasi contatto con le ruote. Quando il veicolo avanza in linea retta, la carrozzeria o parafanghi appropriati devono coprire la parte superiore della ruota, su tutta la larghezza del battistrada, e posteriormente fino a 10 cm sopra il centro dell’asse.

3 Gli impianti sanitari su veicoli devono essere costruiti in modo tale che liquidi o altri rifiuti non possano cadere sulla carreggiata.

4 Le porte, il coperchio del baule, i tetti apribili, ecc. devono potere essere chiusi senza rumore. I freni, le sponde, i ganci di traino, gli apparecchi installati sul veicolo ecc. non devono produrre rumore evitabile. (4)

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(2) Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(3) Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
A-1356/2013ZölleQuot;; Bundes; Container; Länge; Rückerstattung; Verordnung; Bundesverwaltungsgericht; Längen; Transport; Vorinstanz; Bügel; Verwaltung; Urteil; Fahrzeug; Fahrzeuge; VStrR; Recht; Verkehr; Strasse; Forderung; Abgabe; Bundesrat; Schweiz; Bundesverwaltungsgerichts; Transporteure; Mindestlänge
A-1380/2013ZölleQuot;; Container; Bundes; Länge; Rückerstattung; Verordnung; Bundesverwaltungsgericht; Längen; Transport; Vorinstanz; Bügel; Verwaltung; Urteil; Fahrzeug; Recht; Abgabe; Fahrzeuge; VStrR; Verkehr; Strasse; Forderung; Bundesrat; Schweiz; Bundesverwaltungsgerichts; Mindestlänge; Regel